Art. 59.
(Irricevibilità del ricorso).

      1. È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
      2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 58, comma 3, è assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla non inferiore ai quindici giorni.
      3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato, il ricorso è dichiarato irricevibile.